Il giudice sportivo ha punito con 50mila euro di multa il Verona, più la diffida del campo, per i cori contro la memoria di Piermario Morosini, intonati da un gruppo di tifosi dell'Hellas sabato a Livorno.Questo il contenuto del provvedimento.trattasi indubbiamente di un fatto grave da censurare, oltre che moralmente, anche a livello
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CORI CONTRO MOROSINI, 50MILA EURO DI AMMENDA E DIFFIDA DEL CAMPO PER L’HELLAS
Multa di 7000 euro per il Livorno
sanzionatorio, e ciò anche a causa della potenziale incidenza sull’ordine pubblico, stante
l’evidente contenuto provocatorio dei cori in questione;
preso atto che
dalla relazione redatta dalla Digos di Verona - avente ad oggetto lo screening dei 679 tifosi che
hanno acquistato il biglietto per la partita di calcio in questione al fine di verificare a quali settori
dello Stadio di Verona “Marcantonio Bentegodi” detti tifosi solitamente frequentano nelle partite
casalinghe della propria squadra - è emersa una frammentazione della partecipazione di detti
tifosi in quasi tutti i settori dello Stadio;
la Soc. Verona ha fatto pervenire alla Segreteria del Giudice sportivo una nota descrittiva di tutte
le iniziative intraprese e da intraprendere sia per dissociarsi dall’accaduto, sia per onorare la
memoria di Pier Mario Morosini;
considerato che le sanzioni, anche nell’ambito della Giustizia sportiva e nei confini peraltro della responsabilità
oggettiva, pur dovendo avere un carattere afflittivo devono, tuttavia, quantomeno tendere a punire
gli effettivi autori delle condotte illecite, disincentivandoli dal porre in essere simili condotte;
quanto accaduto nello Stadio di Livorno è da ascrivere ad uno sparuto numero di tifosi del
Verona (non più di una ventina) in corso di identificazione da parte delle Autorità competenti;
le sanzioni di cui alle lett. d,e,f art. 18 comma 1 da applicare alla fattispecie concreta (richiamate
dall’art. 11, comma 3), pur se formalmente corrette, sarebbero eccessivamente penalizzanti nei
confronti sia della quasi totalità della tifoseria del Verona - che nelle more del presente
provvedimento ha manifestato, a più riprese e con le modalità più disparate, il più ampio
disprezzo per quanto accaduto - sia nei confronti della Società, che sin da subito si è attivata con
varie iniziative per dissociarsi dalla condotta degli autori dei cori, nonché si è obbligata a porre in
essere nell’immediato futuro una serie di iniziative dirette ad onorare la memoria di Piermario
Morosini;
tenuto conto
dell’attenuante di cui all’art. 13 n. 1 lettere a) e b);
infligge alla Società Verona la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00, unitamente alla diffida. Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
esposto uno striscione di contenuto offensivo-denigratorio nei confronti dei tifosi tesserati; e per
avere inoltre, lanciato due petardi nel recinto di giuoco e acceso numerosi fumogeni nel proprio
settore; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere
b) e e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi
e di vigilanza.
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