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GIUDICE SPORTIVO, CURVA SUD IN DIFFIDA

Puniti gli ululati ad Armero. Multa di 7000 euro per lancio di bengala. Nessuna sanzione per il Napoli

Redazione Hellas1903

Verona punito. Per il Napoli, nessuna sanzione.

 

Questo ha deciso il giudice sportivo: Curva Sud chiusa, ma con il provvedimento bloccato dalla "condizionale" per un anno. E multa al club gialloblù pari a 7000 euro.

 

Riportiamo il testo dei provvedimenti.

 

 

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"Il giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. Hellas Verona – 

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soc. Napoli del12 gennaio 2014 nella quale, tra l’altro, si attesta che “ nel primo tempo ogni 

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qualvolta il calciatore n. 27 del Napoli Pablo Armero veniva in possesso della palla, i sostenitori 

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del Verona siti nel settore di curva rivolgevano al suo indirizzo in coro il verso della scimmia – 

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buh, buh, buh…….- questi cori venivano distintamente percepiti………da tutti e tre i 

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verbalizzanti posizionati rispettivamente a ridosso della curva occupata dai veronesi, di quella 

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riservata ai sostenitori del Napoli ed in prossimità delle panchine delle due squadre….” “ 

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nell’intervallo della gara la società, anche su invito di questa Procura federale, provvedeva a 

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diffondere a mezzo impianto audio, un comunicato finalizzato a dissuadere i tifosi da ulteriori 

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simili comportamenti che in effetti non venivano ulteriormente reiterati.”; 

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ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori 

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approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di razza”, rilevante 

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ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”; 

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considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Hellas Verona deve 

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rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già 

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citato art. 11 n. 3 CGS;  

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rilevato che trattasi di “prima violazione” della normativa in materia di comportamenti 

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discriminatori, appare equo disporre la sospensione dell’esecuzione della sanzione alle condizioni 

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di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione 

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fornita dalla società alle Forze dell’Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di 

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discriminazione; 

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P.Q.M. 

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delibera di sanzionare la soc. Hellas Verona con l’obbligo di disputare una gara con il settore 

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denominato “Curva Sud” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia 

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sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa 

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analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata 

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per la nuova violazione".

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Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso 

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della gara, lanciato tre bengala sul terreno e nel recinto di giuoco; per avere  inoltre suoi 

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sostenitori, al 31° del secondo tempo, in tribuna, lanciato tre bottiglie di plastica verso un 

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giornalista, sostenitore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex. art. 14 n. 5 in relazione 

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all’art. 13 lettere a) e b) CGS: per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine 

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a fini preventivi e di vigilanza. 

 

 

 

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