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Verona punito. Per il Napoli, nessuna sanzione.
Questo ha deciso il giudice sportivo: Curva Sud chiusa, ma con il provvedimento bloccato dalla "condizionale" per un anno. E multa al club gialloblù pari a 7000 euro.
Riportiamo il testo dei provvedimenti.
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"Il giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. Hellas Verona –
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soc. Napoli del12 gennaio 2014 nella quale, tra l’altro, si attesta che “ nel primo tempo ogni
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qualvolta il calciatore n. 27 del Napoli Pablo Armero veniva in possesso della palla, i sostenitori
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del Verona siti nel settore di curva rivolgevano al suo indirizzo in coro il verso della scimmia –
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buh, buh, buh…….- questi cori venivano distintamente percepiti………da tutti e tre i
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verbalizzanti posizionati rispettivamente a ridosso della curva occupata dai veronesi, di quella
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riservata ai sostenitori del Napoli ed in prossimità delle panchine delle due squadre….” “
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nell’intervallo della gara la società, anche su invito di questa Procura federale, provvedeva a
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diffondere a mezzo impianto audio, un comunicato finalizzato a dissuadere i tifosi da ulteriori
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simili comportamenti che in effetti non venivano ulteriormente reiterati.”;
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ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori
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approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di razza”, rilevante
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ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”;
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considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Hellas Verona deve
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rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già
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citato art. 11 n. 3 CGS;
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rilevato che trattasi di “prima violazione” della normativa in materia di comportamenti
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discriminatori, appare equo disporre la sospensione dell’esecuzione della sanzione alle condizioni
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di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione
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fornita dalla società alle Forze dell’Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di
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discriminazione;
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P.Q.M.
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delibera di sanzionare la soc. Hellas Verona con l’obbligo di disputare una gara con il settore
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denominato “Curva Sud” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia
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sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa
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analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata
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per la nuova violazione".
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Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso
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della gara, lanciato tre bengala sul terreno e nel recinto di giuoco; per avere inoltre suoi
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sostenitori, al 31° del secondo tempo, in tribuna, lanciato tre bottiglie di plastica verso un
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giornalista, sostenitore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex. art. 14 n. 5 in relazione
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all’art. 13 lettere a) e b) CGS: per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine
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a fini preventivi e di vigilanza.
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